Statuto›Capo I
Art. 2
In vigore dal 23 feb 1911
L'Istituto funziona mediante un Comitato centrale in Roma, Comitati costituiti nei capoluoghi di ogni Provincia e delle Colonie italiane all'estero e Sottocomitati mandamentali e comunali.
Nei capoluoghi di Provincia non si costituiscono Sottocomitati mandamentali e comunali, nè Sottocomitati comunali dove esistano i Sottocomitati mandamentali.
Ai Comitati e Sottocomitati locali sono aggregate tutte quelle persone che intendano di cooperare ai fini dell'Istituto, sotto la denominazione di «Amici dell'educazione fisica».
Gli «Amici dell'educazione fisica» contribuiscono, per un periodo non minore di tre anni, una quota annua, da fissarsi di concerto fra il Comitato centrale e ciascuno dei Comitati provinciali, non inferiore alle L. 3. Possono inscriversi fra i medesimi anche i componenti dei Comitati e Sottocomitati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-2