Statuto›Capo II
Art. 3
In vigore dal 23 feb 1911
Il Comitato centrale è composto:
a) di un delegato per ciascuno dei Ministeri dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra, della marina, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio e del municipio di Roma;
b) di un rappresentante delle Società di tiro a segno e di un rappresentante per ciascuno dei sodalizi nazionali ginnastici e sportivi aderenti all'Istituto e aventi un numero di soci effettivi non inferiore a tremila;
c) di membri elettivi, scelti fra le persone competenti e benemerite dell'educazione fisica, designati dagli altri componenti il Comitato, almeno con due terzi dei voti fra i presenti e votanti.
Le Società di tiro a segno, per la designazione del loro rappresentante nel Comitato centrale, procedono alla votazione nel modo stabilito dalla Commissione centrale del tiro a segno.
Sulle domande di ammissione dei sodalizi ginnastici e sportivi, che corrispondano alle condizioni da determinarsi nel regolamento, il Comitato delibera a maggioranza assoluta di voti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-3