StatutoCapo II

Art. 9

In vigore dal 23 feb 1911
Il Comitato centrale si riunisce in adunanza straordinaria ogni volta che l'Ufficio di presidenza lo reputi necessario o quando sei componenti del Comitato centrale stesso ne facciano domanda. Le adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno almeno dei componenti il Comitato centrale, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Per ogni altro riguardo si applica il regolamento della Camera dei deputati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-9

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