Statuto›Capo II
Art. 9
9 / 29In vigore dal 23 feb 1911
Il Comitato centrale si riunisce in adunanza straordinaria ogni volta che l'Ufficio di presidenza lo reputi necessario o quando sei componenti del Comitato centrale stesso ne facciano domanda.
Le adunanze sono valide in prima convocazione con la presenza della metà più uno almeno dei componenti il Comitato centrale, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per ogni altro riguardo si applica il regolamento della Camera dei deputati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-9