StatutoCapo III

Art. 11

In vigore dal 23 feb 1911
Sono chiamati a comporre i Comitati provinciali: l° un consigliere di prefettura; 2° un consigliere provinciale designato dalla Deputazione; 3° un consigliere comunale del capoluogo di Provincia designato dalla Giunta municipale; 4° il R. provveditore agli studi o un R. ispettore scolastico da lui delegato; 5° il medico provinciale; 6° un ufficiale, di grado non inferiore a capitano, delegato dall'autorità militare superiore della Provincia; 7° un delegato del Comitato centrale; 8° un rappresentante delle Società di tiro a segno della Provincia; 9° un rappresentante per ciascuno dei sodalizi ginnastici e per ciascuno dei sodalizi sportivi della Provincia, che abbiano un numero di soci effettivi non inferiore a cinquanta e che rispondano alle condizioni da determinarsi dal regolamento; 10° un rappresentante per ogni venticinque «Amici dell'educazione fisica». Alla nomina del rappresentante delle Società di tiro a segno provvede l'ispettore provinciale del tiro a segno. Per la nomina dei membri da eleggersi fra gli «Amici dell'educazione fisica», questi sono convocati in adunanza dal presidente del Comitato, ovvero, se esso non sia stato ancora costituito o sia stato sciolto, dal delegato del Comitato centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-11

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