Statuto›Capo II
Art. 10
In vigore dal 23 feb 1911
Per le spese occorrenti alla funzione del Comitato centrale si provvede con le rendite patrimoniali, con le attività risultanti da sussidi e contributi del Governo e delle pubbliche Amministrazioni e dei Sodalizi aventi nel Comitato stesso i loro rappresentanti, e da tutte quelle altre offerte o proventi che vi fossero devoluti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-10