StatutoCapo II

Art. 10

In vigore dal 23 feb 1911
Per le spese occorrenti alla funzione del Comitato centrale si provvede con le rendite patrimoniali, con le attività risultanti da sussidi e contributi del Governo e delle pubbliche Amministrazioni e dei Sodalizi aventi nel Comitato stesso i loro rappresentanti, e da tutte quelle altre offerte o proventi che vi fossero devoluti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-12-08;942#art-s-10

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Art. 10 Che erige in ente morale l'Istituto nazionale per l'incremento della educazione fisica in Italia e ne approva l'annesso statuto. — Testo vigente | Portale Normativo