Art. 10
StatutoCapo II

Art. 10

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In vigore dal 23 feb 1911
Per le spese occorrenti alla funzione del Comitato centrale si provvede con le rendite patrimoniali, con le attività risultanti da sussidi e contributi del Governo e delle pubbliche Amministrazioni e dei Sodalizi aventi nel Comitato stesso i loro rappresentanti, e da tutte quelle altre offerte o proventi che vi fossero devoluti.
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