Testo unicoTitolo VI

Art. 68

Art. 10, legge 3 marzo 1898, n. 47.

In vigore dal 11 giu 1910
La circolazione di biglietti della Banca d'Italia non coperta da riserva metallica e rappresentante la differenza a debito del conto corrente della Banca romana in liquidazione non è soggetta a tassa. Tale circolazione, agli effetti del presente articolo, non potrà mai superare la somma che era stata registrata nel detto conto corrente al 1° ottobre 1896, e si dovrà andar riducendo in proporzione delle liquidazioni e degli accantonamenti legali. ----------------- L. 101,720,295.43.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-68

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