Testo unico›Titolo VI
Art. 66
Art. 29, legge 8 agosto 1895, n. 486.
In vigore dal 11 giu 1910
Gli atti di vendita a terzi degli immobili già posseduti dalla Banca romana al 1° ottobre 1894, e le cessioni a terzi dei crediti già esistenti al 23 novembre 1893, limitatamente alla sola misura dei crediti stessi, sono soggetti, per tasse di registro, all'unica tassa fissa di L. 3.60.
Tale agevolezza non avrà effetto oltre il 31 dicembre 1912.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-66