Testo unico›Titolo VII›Capo I
Art. 71
Art. 2, legge 7 luglio 1905, n. 349.
In vigore dal 11 giu 1910
La eventuale differenza tra il rimborso alla pari delle attuali cartelle ed il prezzo di vendita delle nuove, sarà a carico del mutuatario; ma, previ speciali accordi col mutuatario stesso, pota essere anticipata dai Crediti fondiari.
Per siffatta anticipazione i Crediti fondiari sono autorizzati a disporre del fondo di riserva ordinario considerato dall' delta legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922. Il Credito fondiario della cessata Banca nazionale nel Regno potrà inoltre disporre del fondo di accantonamento speciale, di cui all' dell'allegato A alla legge 17 gennaio 1897, n. 9, modificato dall' della legge 7 luglio 1905, n. 349.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-71