Testo unicoTitolo VI

Art. 69

Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449, e art. 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-69

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo