Testo unico›Titolo VI
Art. 69
Art. 30, legge 10 agosto 1893, n. 449, e art. 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486.
In vigore dal 11 giu 1910
La Banca d'Italia inizierà e proseguirà a sue spese tutte le azioni di responsabilità contro i funzionari e amministratori della Banca romana e contro i terzi che risultino comunque responsabili dei danni della medesima.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-69