Testo unico›Titolo V
Art. 64
Art. 14 della convenzione 30 ottobre 1894, già citata.
In vigore dal 11 giu 1910
Durante il corso legale dei biglietti, e fino a che la Banca d'Italia abbia il servizio di tesoreria, essa non può richiedere agli altri Istituti di emissione il cambio o il rimborso dei loro biglietti se non per una somma uguale a quella dei biglietti della Banca che si trovino nelle casse degli Istituti stessi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-64