Testo unicoTitolo VI

Art. 65

Art. 25, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 1, convenzione 30 ottobre 1894, già citata - Articoli 28 e 29, legge 8 agosto 1895, n. 486.

In vigore dal 11 giu 1910
La liquidazione della Banca romana è assunta dalla Banca d'Italia a suo rischio e pericolo. Il termine per la liquidazione delle immobilizzazioni derivanti dalla liquidazione della Banca romana è di venti anni, a partire dal 1° gennaio 1891, ed in ragione di un quinto dell'ammontare di esse per ciascun quadriennio. Lo Stato è liberato dalle perdite che potranno derivare da tale liquidazione ancorchè superassero tutta la somma da versarsi dalla Banca d'Italia al conto della liquidazione stessa ai termini dell'.
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