Testo unico›Titolo VI
Art. 67
Art. 29, legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, convenzione 30 ottobre 1894, già citata - Art. 18, convenzione 28 novembre 1896, già citata - Art. 1 e 2, convenzione 29 novembre 1908, già citata.
In vigore dal 11 giu 1910
La Banca d'Italia pagherà ogni anno due milioni di lire al conto della liquidazione della Banca romana, per coprire le perdite risultanti dalla liquidazione stessa.
Se ciò non bastasse, alla deficienza sarà provveduto colla riserva straordinaria di cui nella Convenzione del 29 novembre 1908 già citata.
Le anticipazioni che la Banca d'Italia dovrà fare per la liquidazione della Banca romana non fruttano interesse a favore della prima.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-67