Testo unico›Titolo V
Art. 63
Art. 5, legge 10 agosto 1893, n. 449.
In vigore dal 11 giu 1910
Ciascun Istituto deve accettare in pagamento i biglietti degli altri Istituti dovunque questi abbiano uno stabilimento o una rappresentanza. È obbligato a riceverli anche per operazioni facoltative nelle Provincie nelle quali i detti biglietti hanno corso legale.
Durante il corso legale dei biglietti, le norme per il cambio di essi fra gli Istituti sono stabilite con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per essere convertito in legge.
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Decreto Reale 27 febbraio 1894, n. 58, presentato nello stesso giorno alla Camera dei deputati (V. Atti parlamentari, stampati nn. 318 e 318-A), ma non convertito in legge.
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