Testo unicoTitolo VIICapo I

Art. 76

Art. 8, convenzione 28 novembre 1896, già citata.

In vigore dal 11 giu 1910
Il fondo di dotazione del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno conserverà la proporzione costante di un decimo della effettiva circolazione delle cartelle. La Banca d'Italia liquiderà per conto del Credito fondiario la eccedenza del fondo di dotazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-76

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