Testo unico›Capo II
Art. 81
Art. 2, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9 - Art. 1, legge 7 luglio 1905, n. 350.
In vigore dal 11 giu 1910
Il debito rappresentato dalle cartelle del Credito fondiario del Banco, in circolazione al 1° gennaio 1897, sarà ammortizzato nel periodo di 50 anni, a partire dalla data stessa, mediante una annualità costante, comprensiva dell'interesse netto di 3.50 per cento, pagabile in due rate semestrali di L. 1.75 ciascuna, e della quota di ammortizzazione.
Il rimborso delle cartelle è fatto mediante sorteggi semestrali, da eseguirsi al 1° febbraio e 1° agosto di ciascun anno. Se il prezzo delle cartelle è inferiore alla pari, il Banco ha facoltà di sostituire metà del rimborso per sorteggio con acquisti diretti di cartelle sul mercato.
I mutui fatti dall'Istituto dovranno estinguersi alle condizioni determinate all'atto della rispettiva concessione, colle modificazioni apportatevi per effetto dell' del presente testo unico.
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La tabella di ammortamento è stata approvata con decreto Ministeriale del 30 aprile 1898, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 6 luglio 1898, n. 155
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