Testo unico›Capo II
Art. 86
Art. 17, legge 7 luglio 1905, n. 350.
In vigore dal 11 giu 1910
Quando risulti che anche per i titoli già facenti parte del fondo unico, di cui nell', in confronto agli oneri dipendenti dalle cartelle circolanti, torni più vantaggioso per il Credito fondiario anticiparne la realizzazione, affrettando in proporziono il ritiro delle cartelle, i titoli stessi, in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro, potranno essere gradatamente realizzati, e l'importo di essi sarà applicato o ad aumento degli acquisti diretti delle cartelle o ad aumento dei sorteggi di esse, come all'articolo precedente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-86