Testo unico›Capo II
Art. 89
Art. 5, allegato B alla legge 17 gennaio 1897, n. 9.
In vigore dal 11 giu 1910
Il Banco di Napoli fa il servizio di cassa per conto del suo Credito fondiario. A tale effetto, in caso di bisogno, il Banco può concedere anticipazioni sopra depositi di titoli italiani di Stato o garantiti dallo Stato, di proprietà del Credito fondiario, a una ragione d'interesse di favore, purchè non inferiore a L. 3.50 per cento l'anno. Per queste operazioni interne di anticipazione il Banco non è soggetto a tassa.
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