Testo unicoCapo III

Art. 93

Art. 4, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 3, legge 7 luglio 1905, n. 350.

In vigore dal 11 giu 1910
L'ammontare del debito dipendente dalle semestralità arretrate, degli interessi di mora, dalle spese giudiziarie ed altri accessori, dalle somme che potranno essere anticipate in conformità dell' e dalla imposta di ricchezza mobile per il Credito fondiario del Banco di Napoli, costituirà un capitale a parte, da estinguersi in un periodo di tempo non superiore a quello di ammortizzazione del mutuo trasformato, indipendentemente dal capitale residuo del mutuo stesso e con una ragione d'interesse non superiore a quella stabilita per il mutuo trasformato, oltre la relativa imposta di ricchezza mobile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-93

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