Testo unico›Titolo VII›Capo I
Art. 77
Art. 3, legge 17 gennaio 1897, n. 9.
In vigore dal 11 giu 1910
Se le disposizioni contenute negli non bastassero a garantire le gestioni autonome del Credito fondiario in liquidazione della cessata Banca nazionale nel Regno e di quello del Banco di Sicilia, le eventuali deficienze saranno a carico dei bilanci del corrispondente esercizio dei rispettivi Istituti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-77