Statuto›Capo III
Art. 17
In vigore dal 24 set 1909
Le deliberazioni debbono essere prese con l'intervento della metà piu uno degli amministratori assegnati all'opera ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-17