Art. 17
StatutoCapo III

Art. 17

17 / 33
In vigore dal 24 set 1909
Le deliberazioni debbono essere prese con l'intervento della metà piu uno degli amministratori assegnati all'opera ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-17