Statuto›Capo III
Art. 14
In vigore dal 24 set 1909
Le adunanze dell'Amministrazione avverranno sempre quando il bisogno lo richieda, sia per volere del presidente, sia sulla domanda scritta da venti elettori nel periodo scolastico, per decidere entro otto giorni in merito all'oggetto menzionato nella domanda stessa, sia per ordine dell'aurorità governativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-14