StatutoCapo II

Art. 10

In vigore dal 24 set 1909
L'Amministrazione potrà ricevere donazioni e sussidi, purchè non siano subordinati a condizioni contrarie al presente statuto.ù
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo