Statuto›Capo II
Art. 10
10 / 33In vigore dal 24 set 1909
L'Amministrazione potrà ricevere donazioni e sussidi, purchè non siano subordinati a condizioni contrarie al presente statuto.ù
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-10