Statuto›Capo II
Art. 12
In vigore dal 24 set 1909
Il presidente:
1° convoca l'Amministrazione con avviso in iscritto e ne presiede le adunanze;
2° rappresenta l'Istituto;
3° cura l'esecuzione delle deliberazioni prese;
4° dirige la corrispondenza dell'Opera, sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari;
5° sottoscrive col segretario e con altro membro dellll'Amministrazione i mandati di pagamento;
6° verifica la Cassa in presenza del tesoriere e ne riferisce all'Amministrazione;
7° cura la presentazione dei conti e dei bilanci preventivi nel tempo stabilito.
8° rappresenta in giudizio la scuola e stipula in nome di questa i contratti deliberati dall'Amministrazione;
9° prende, in caso d'urgenza, i provvedimenti necessari al buon andamento dell'Istituto; riferendone all'Amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-12