Art. 12
StatutoCapo II

Art. 12

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In vigore dal 24 set 1909
Il presidente: 1° convoca l'Amministrazione con avviso in iscritto e ne presiede le adunanze; 2° rappresenta l'Istituto; 3° cura l'esecuzione delle deliberazioni prese; 4° dirige la corrispondenza dell'Opera, sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari; 5° sottoscrive col segretario e con altro membro dellll'Amministrazione i mandati di pagamento; 6° verifica la Cassa in presenza del tesoriere e ne riferisce all'Amministrazione; 7° cura la presentazione dei conti e dei bilanci preventivi nel tempo stabilito. 8° rappresenta in giudizio la scuola e stipula in nome di questa i contratti deliberati dall'Amministrazione; 9° prende, in caso d'urgenza, i provvedimenti necessari al buon andamento dell'Istituto; riferendone all'Amministrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-12