Statuto›Capo III
Art. 15
In vigore dal 24 set 1909
Le adunanze d'ordinario saranno pubbliche agli elettori; dovendosi però trattare questioni concernenti persone, esse saranno segrete.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-15