StatutoCapo III

Art. 20

In vigore dal 24 set 1909
Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi di seguito, sempre che in tal periodo di tempo l'Amministrazione sia stata convocata almeno tre volte, decadono dalla carica. La decadenza è pronunziata dall'Amministrazione ed il prefetto la può promuovere.
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