StatutoCapo V

Art. 25

In vigore dal 24 set 1909
Qualora per esuberanza di allievi o per insufficienza di mezzi l'amministrazione della scuola dovesse ricorrere ad una tassa oltre alle sopra indicate, saranno pur sempre esenti da detta tassa dieci posti per i meno agiati del comune di Piatto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-25

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo