Statuto›Capo IV
Art. 21
In vigore dal 24 set 1909
È vietato ai membri dell'Amministrazione, durante le sedute, di addivenire a discussioni o deliberazioni e di prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti od affini sino al quarto grado, interessi di stabilimenti da loro amministrati o di corpi morali di cui avessero una rappresentanza o di persone con le quali fossero legati con vincolo di Società in nome collettivo od in accomandita semplice, o di Associazione in partecipazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-21