StatutoCapo IV

Art. 21

In vigore dal 24 set 1909
È vietato ai membri dell'Amministrazione, durante le sedute, di addivenire a discussioni o deliberazioni e di prendere parte ad atti o provvedimenti concernenti interessi loro o dei parenti od affini sino al quarto grado, interessi di stabilimenti da loro amministrati o di corpi morali di cui avessero una rappresentanza o di persone con le quali fossero legati con vincolo di Società in nome collettivo od in accomandita semplice, o di Associazione in partecipazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-21

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