Statuto›Capo IV
Art. 22
In vigore dal 24 set 1909
Nessuno dei membri potrà percepire emolumenti sul bilancio dell'Istituto.
Sarà permesso chiedere, volendolo, il rimborso di spese forzose sostenute in prò dell'opera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-22