Statuto›Titolo II
Art. 27
In vigore dal 24 set 1909
Annessa alla scuola sarà istituita fra tutti gli allievi ed allievi una Società amichevole, allo scopo di mantenere costanti le relazioni fra essi. Spiegherà pensiero ed azione propria, sarà autonoma e non avrà nessuna ingerenza di indole didattica nel funzionamento della scuola.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-27