Statuto›Titolo II
Art. 30
In vigore dal 24 set 1909
Essa dovrà spendere lire cento annue da destinarsi interamente alle persone incaricate di svolgere in una domenica di ogni mese scolastico, ossia quattro, conferenze scientifiche in ogni periodo invernale.
Una di esse avrà per tema le relazioni storiche e contemporanee fra l'Italia e la Francia; esse saranno pubbliche e gratuite.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-30