StatutoTitolo II

Art. 33

In vigore dal 24 set 1909
Essa ordinariamente si riunirià ogni volta che vi siano oggetti da trattarsi, e straordinariamente dietro domanda di dieci membri della Società amichevole. Le sue sedute saranno pubbliche agli elettori; esse però saranno segrete ogniqualvolta siano da trattarsi questioni concernenti persone. Per le sue adunanze si seguiranno le medesime norme stabilite per l'amministrazione della scuola. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il ministro della pubblica istruzione RAVA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-33

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