Statuto›Titolo II
Art. 33
33 / 33In vigore dal 24 set 1909
Essa ordinariamente si riunirià ogni volta che vi siano oggetti da trattarsi, e straordinariamente dietro domanda di dieci membri della Società amichevole.
Le sue sedute saranno pubbliche agli elettori; esse però saranno segrete ogniqualvolta siano da trattarsi questioni concernenti persone.
Per le sue adunanze si seguiranno le medesime norme stabilite per l'amministrazione della scuola.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della pubblica istruzione
RAVA.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-33