Art. 25
StatutoCapo V

Art. 25

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In vigore dal 24 set 1909
Qualora per esuberanza di allievi o per insufficienza di mezzi l'amministrazione della scuola dovesse ricorrere ad una tassa oltre alle sopra indicate, saranno pur sempre esenti da detta tassa dieci posti per i meno agiati del comune di Piatto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-08-03;292#art-s-25