Statuto›Capo V
Art. 25
25 / 33In vigore dal 24 set 1909
Qualora per esuberanza di allievi o per insufficienza di mezzi l'amministrazione della scuola dovesse ricorrere ad una tassa oltre alle sopra indicate, saranno pur sempre esenti da detta tassa dieci posti per i meno agiati del comune di Piatto.
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