Art. 5

In vigore dal 2 nov 1909
La scuola è diurna; il corso di essa si compie in tre anni e comprende gli insegnamenti seguenti: italiano, storia d'Italia, geografia, elementi di matematica, calcolo mentale, elementi di scienze naturali e di merceologia, nozioni elementari di economia, di diritto civile e commerciale, computisteria, lingua francese, inglese e tedesca, calligrafia, stenografia, dattilografia. L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese, facoltativo per una sola delle altre due lingue. Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-5

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