Art. 3
In vigore dal 2 nov 1909
Nei primi tre anni del funzionamento della scuola i contributi di cui al precedente articolo saranno destinati, oltrechè alle spese di funzionamento, a quelle di impianto e di arredamento per quanto non provvede direttamente il Comune.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-3