Art. 3

In vigore dal 2 nov 1909
Nei primi tre anni del funzionamento della scuola i contributi di cui al precedente articolo saranno destinati, oltrechè alle spese di funzionamento, a quelle di impianto e di arredamento per quanto non provvede direttamente il Comune.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo