Art. 7
In vigore dal 2 nov 1909
Alle alunne che hanno superato dopo il 3° anno di corso l'esame di licenza, è rilasciato un diploma professionale che attesta la idoneità all'esercizio delle funzioni di impiegata, agente e commessa nelle aziende commerciali.
Il diploma stesso è pure titolo di ammissione, senza esame, nella prima classe delle RR. scuole medie di commercio ed è parificato per gli effetti di legge ai diplomi di licenza rilasciati da altre scuole governative di grado corrispondente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-7