Art. 10
In vigore dal 2 nov 1909
La Giunta si aduna almeno una volta al mese durante il periodo in cui è aperta la scuola. Si aduna inoltre in seguito a convocazione del presidente tutte le volte che il bisogno lo richieda o dietro domanda di almeno due componenti. Le adunanze sono valide quando intervenga la metà piu uno dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-10