Art. 6
In vigore dal 2 nov 1909
Per l'ammissione alla 1ª classe della scuola è richiesta la licenza elementare ovvero il diploma di maturità.
Alle classi successive sono ammesse soltanto le alunne che abbiano frequentato la classe precedente e superato il relativo esame di promozione nella stessa scuola od in altra scuola commerciale di primo grado dipendente dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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