Art. 2

In vigore dal 2 nov 1909
Alle spese per il mantenimento della scuola concorrono: il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 5500; la provincia di Firenze con L. 1000; il comune di Firenze con L. 6000; la Camera di commercio di Firenze con L. 1500. Il comune di Firenze fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo