Art. 2
In vigore dal 2 nov 1909
Alle spese per il mantenimento della scuola concorrono:
il Ministero di agricoltura, industria e commercio con L. 5500;
la provincia di Firenze con L. 1000;
il comune di Firenze con L. 6000;
la Camera di commercio di Firenze con L. 1500.
Il comune di Firenze fornisce gratuitamente i locali in cui ha sede la scuola e provvede alla loro manutenzione, all'illuminazione, al riscaldamento ed alla fornitura dell'acqua.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-2