Art. 8

In vigore dal 2 nov 1909
L'Amministrazione della scuola è affidata ad una Giunta di vigilanza composta di due delegati del Ministero di agricoltura, industria e commercio, di due delegati del comune di Firenze e di un delegato di ciascuno degli altri enti di cui all'. Il direttore o la direttrice fa parte di diritto della Giunta di vigilanza. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire mille essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Giunta di vigilanza, fino a quando concorreranno nella spesa nella misura suddetta. I membri elettivi della Giunta durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-8

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