Art. 5
5 / 19In vigore dal 2 nov 1909
La scuola è diurna; il corso di essa si compie in tre anni e comprende gli insegnamenti seguenti: italiano, storia d'Italia, geografia, elementi di matematica, calcolo mentale, elementi di scienze naturali e di merceologia, nozioni elementari di economia, di diritto civile e commerciale, computisteria, lingua francese, inglese e tedesca, calligrafia, stenografia, dattilografia.
L'insegnamento delle lingue estere è obbligatorio per il francese, facoltativo per una sola delle altre due lingue.
Agli insegnamenti indicati nel presente articolo altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-07-08;348#art-5