Regolamento›Capo III
Art. 94
In vigore dal 26 mag 1908
Nelle scuole semestrali vi debbono essere almeno sei mesi di scuola, esclusi i giorni di esame.
I sei mesi di scuola possono essere continuati o ripartiti in periodi, secondochè sarà deliberato dalla Giunta municipale coll'approvazione del Consiglio scolastico provinciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-94