RegolamentoCapo III

Art. 95

In vigore dal 26 mag 1908
Si fa lezione tutti i giorni, eccettuati i sottoindicati: 1° i giovedì; 2° le domeniche e tutti i giorni festivi riconosciuti dallo Stato; 3° il dì della commemorazione dei morti; 4° l'anniversario della morte di V. Emanuele II; 5° il giorno natalizio del Re; 6° il giorno natalizio della Regina; 7° il giorno natalizio della Regina Madre; 8° altri 12 giorni assegnati complessivamente per le feste di Natale, Carnevale, Pasqua ed altre consuetudinarie nella Provincia, da ripartirsi dal Consiglio scolastico provinciale; 9° altri 4 giorni da assegnarsi dal Municipio quando esso li giudichi necessari e da notificarsi all'ufficio scolastico provinciale per mezzo del R. ispettore. È vietata ogni altra vacanza; e nel solo caso in cui nella settimana sia vecanza il mercoledì si farà lezione il giovedì.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-95

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Art. 95 Che approva l'annesso regolamento generale per la istruzione elementare. — Testo vigente | Portale Normativo