Regolamento›Capo III
Art. 96
In vigore dal 26 mag 1908
Nei giorni di vacanza il maestro ha facoltà di condurre gli alunni a passeggiate all'aperto, possibilmente combinate con esercizi ginnici, a complemento dell'educazione fisica.
Dove esiste una direzione didattica, queste passeggiate saranno stabilite dall'insegnante d'accordo con la direzione stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-96