Regolamento›Capo IV
Art. 99
In vigore dal 26 mag 1908
Nessuno può essere iscritto per la prima volta nelle scuole elementari inferiori, se non abbia compiuto o non compia, entro il dicembre dell'anno in corso, i sei anni di età.
Nessun alunno che abbia oltrepassato i 12 anni può rimanere nel corso inferiore, nè può frequentare il corso superiore chi abbia oltrepassato gli anni 15, salvo che per giustificati motivi abbia ritardato, oltre i limiti legali, l'inizio del corso elementare, e purchè non si tratti di scuole miste o di scuole maschili rette da maestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1908-02-06;150#art-r-99